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PASQUA BLINDATA A MESSINA. DE LUCA CHIUDE CAPO PELORO, COLLI S.RIZZO E S.MARGHERITA




Con Ordinanza n. 101 di oggi, giovedì 1 aprile, il Sindaco Cateno De Luca ha disposto in concomitanza con le festività pasquali misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19, sulla base delle valutazioni argomentate dall’Assessore all’Emergenza Covid e alla Polizia Municipale Dafne Musolino. 


“Il provvedimento si è reso necessario al fine di evitare la formazione di assembramenti e per prevenire e contrastare la diffusione del contagio durante le tre giornate di festività pasquali, considerato che nella scorsa settimana si sono verificati assembramenti di persone nelle aree attrezzate dei Colli San Rizzo, a Capo Peloro, e lungo la litoranea sud a Santa Margherita lungo la spiaggia e nelle aree antistanti la strada”.


Pertanto, dalle ore 00,00 alle ore 23,59 dei giorni di sabato 3, domenica di Pasqua 4 e lunedì dell’Angelo 5 aprile saranno chiuse al pubblico le seguenti aree:

  • la via Lanterna in corrispondenza dell’incrocio con la via Senatore Arena, dell’incrocio con la via Biasini e dell’incrocio con la via Fortino; 
  • la Strada Statale 114 in corrispondenza del litorale di Santa Margherita; 
  • le vie di accesso alle aree attrezzate presenti sui colli San Rizzo; fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, insistenti nelle suddette aree.


Il provvedimento dispone altresì, dalle ore 00,00 alle ore 23,59, sempre dei giorni di sabato 3 domenica di Pasqua 4 e lunedì dell’Angelo 5 aprile 2021 il divieto di permanenza e stazionamento, in tutte le vie, i viali, le piazze, gli slarghi comunque denominati, pubblici o aperti al pubblico, del territorio comunale, fatti salvi i tempi di sosta per l’acquisto di prodotti e la fornitura di servizi, e la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.


Infine, dalle ore 00,00 alle ore 23,59 dei giorni di sabato 3 domenica di Pasqua 4 e lunedì dell’Angelo 5 aprile il divieto di permanenza e stazionamento, in spiagge, arenili, lungomare zona nord e zona sud, pista ciclabile della zona nord, pinete e aree verdi attrezzate intesi come luoghi di aggregazione.


Le violazioni fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, sono sanzionate ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 a norma del quale, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.


La Polizia Municipale unitamente a quella Metropolitana di Messina eseguiranno i controlli per il rispetto della presente ordinanza.




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