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STURNIOLO E LO PRESTI CHIEDONO UN GARANTE CHE TUTELI I DIRITTI DEI DETENUTI E DEI MIGRANTI

I consiglieri Luigi Sturniolo e Nina Lo Presti hanno presentato una delibera contenente la proposta di istituzione a Messina della figura del Garante dei diritti per le persone private della libertà ed il relativo Regolamento, di cui è parte integrante, e con il quale si stabiliscono le competenze e le funzioni del Garante.



"La figura del Garante delle persone private della libertà è presente in molti paesi dell'Unione Europea e, ormai, anche in molti Comuni e Regioni italiani (anche la Regione Siciliana l'ha istituita). - dicono i consiglieri del Gruppo Misto, Luigi Sturniolo e Nina Lo Presti - Inizialmente impegnato in azioni a tutela dei diritti dei detenuti nelle carceri (in questa prospettiva è concesso oggi a questa figura il colloquio e la vista in carcere senza preavviso), l'attività del Garante si è estesa alle persone sottoposte a Trattamento Sanitario Obbligatorio e alla tutela dei migranti che si trovano ad attraversare i centri di accoglienza dei richiedenti asilo e i centri di smistamento che si stanno diffondendo sul territorio nazionale.

La gravità e l'urgenza della situazione carceraria, - proseguono i due consiglieri comunali - i casi di abuso nei confronti di persone detenute o sottoposte a TSO, le condizioni di precarietà cui spesso sono sottoposti i migranti nel circuito dell'accoglienza rendono l'istituzione del Garante un atto di civiltà utile e consentono all'ente locale di partecipare alla difesa dei diritti fondamentali di chi si trova in stato di limitazione della libertà personale". 

Partendo dal presupposto che l’art. 2 della Costituzione Italiana stabilisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”; che lo Statuto del Comune di Messina indica all’art. 1, tra i valori comunitari: la libertà, la pace, la solidarietà, la moralità, la cooperazione, le pari opportunità, la responsabilità individuale e sociale, e all’art. 2, comma 2, ispira le azioni ai suddetti valori e al rispetto della dignità dell'uomo e della solidarietà sociale; e che la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale ha trovato riconoscimento legislativo con la L. 27 febbraio 2009 n. 14, che ha modificato la Legge 26 luglio 1975 n. 354, prevedendo che il Garante possa avere colloqui con i detenuti e gli internati, anche al fine di compiere atti giuridici (art. 18) e che possa visitare senza necessità di preventiva autorizzazione gli istituti penitenziari che insistono sul territorio di competenza (art. 67); e, infine, rilevato che la Legge Regionale 19 maggio 2005, n. 5, ha istituito, all’art. 33, il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, al fine sia di favorire l’inserimento lavorativo e la formazione scolastica e universitaria delle persone private della libertà, sia di vigilare affinché vengano garantiti i loro diritti e siano messe in atto campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi dei diritti umani, pertanto, i consiglieri comunali, Luigi Sturniolo e Nina Lo Presti, ritengono di procedere alla costituzione della figura del Garante per i diritti delle persone private della libertà affinchè possa operare nella città di Messina.

Inoltre, i consiglieri Sturniolo e Lo Presti, allegano alla loro delibera istitutiva del Garante per i diritti delle persone private della libertà, il Regolamento che dovrà essere approvato in Aula Consiliare (che pubblichiamo di seguito) e che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, senza impegni di spesa, in cui si indicano compiti, funzioni, requisiti, modalità di elezione, durata in carica e cause di decadenza, dimissioni e revoca del Garante, nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune di Messina.


Antonella Di Pietro

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Messina 
1. Nell'ambito del Comune di Messina è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dalla presente deliberazione. 
Articolo 2 – Finalità 
1. Il Garante svolge la sua attività a favore delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali come, in particolare, i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nonché presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio. 
Articolo 3 - Compiti del Garante 
1. Il Garante: a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Messina, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione; b) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva; c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici, in particolare con l’Assessore alle Politiche sociali, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a); d) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria; e) promuove forme di collaborazione con l’Università, nonché con il mondo del volontariato e dell’associazionismo del Comune di Messina che opera in campo penitenziario o che a vario titolo si occupa di persone private della libertà personale; f) al fine di espletare i suoi compiti può effettuare colloqui con i detenuti e visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 67 della Legge 354/75 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”. 
Articolo 4 – Nomina, requisiti e durata 
1. Il “Garante” viene eletto dal Consiglio Comunale fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche e sociali, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena, nei centri di servizio sociale del terzo settore e nelle strutture dei servizi sociali degli enti locali finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti interessati, in modo da garantire la massima probità, indipendenza, obiettività, competenza.
2. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.
3. Non possono essere nominati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità e ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.
4. Il presidente del Consiglio Comunale invita i soggetti aventi i requisiti del precedente comma a presentare la propria candidatura tramite avviso pubblico.
5. Il Consiglio Comunale, tenuto conto dei requisiti e dei compiti, elegge il “Garante” a scrutinio segreto a maggioranza assoluta. Nel caso in cui, per tre votazioni consecutive, nessun candidato ottenga tale quorum, risulterà eletto colui che, nella votazioni successiva, avrà ottenuto il maggior numero di voti.
6. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta.
7. Il Garante svolge il proprio compito a titolo meramente gratuito, fatto salvo il rimborso per le spese sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dal bilancio. 
Articolo 5 - Dimissioni, revoca e decadenza 
1. Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale. In questo caso il Presidente del Consiglio Comunale è obbligato a indire l'avviso pubblico per le nuove candidature entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni.
2. La revoca del Garante è disposta dal Consiglio Comunale per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati.
3. Il Garante può presentare, nei successivi dieci giorni dall’avvio del procedimento, le proprie controdeduzioni. Il presidente del Consiglio Comunale esaminate le controdeduzioni e, sentita la Conferenza dei Capigruppo, provvede in merito e, eventualmente, entro 30 giorni dal provvedimento di revoca, avvia il procedimento di nomina di un nuovo Garante.
4. In caso di decadenza, il Presidente del Consiglio Comunale entro 30 giorni avvia il procedimento di nomina di un nuovo Garante. 
Articolo 6 - Relazione agli Organi del Comune 
1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.
3. Il Garante ha l’obbligo di redigere una relazione annuale che presenterà al Consiglio Comunale. 
Articolo 7 - Strutture e personale 
1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale, che sarà istituito con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

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