Divieto di dimora a Messina per Chiara Schirò, moglie del parlamentare del Pd Francantonio Genovese, imputata nel processo “Corsi d’Oro”.
Dopo il passaggio in Cassazione per la moglie dell’on. Genovese è divenuta esecutiva la decisione del Tribunale del Riesame sulla libertà personale della moglie di Genovese riguardo l'inchiesta sulla formazione professionale denominata “Corsi d’Oro”. Nel corso dell’udienza del 23 ottobre scorso, infatti, è diventato operativo il provvedimento contro il quale i legali della moglie di Genovese avevano presentato ricorso. Ricorso che è stato ritenuto inammissibile dalla Cassazione e che conferma il divieto di dimora per Chiara Schirò.
La moglie dell'On. Francantonio Genovese era stata ristretta ai domiciliari ed era tornata in libertà il 22 gennaio scorso. Con questo provvedimento divenuto esecutivo dovrà lasciare la città di Messina. Stessa sorte ad altri tre imputati: Natale Capone, Natale Lo Presti e Graziella Feliciotto. Per i quali si può ancora ricorrere alla Cassazione.
Lunedì prossimo, 3 novembre, davanti al gup Monica Marino, la seconda tranche dell'inchiesta "Corsi d'Oro", che vede imputati i deputati cognati Francantonio Genovese e Franco Rinaldi con le rispettive mogli, sorelle tra di loro, ovvero Chiara ed Elena Schirò.
Insieme a loro sono sotto inchiesta una ventina di persone e otto società: Sicilia Service srl, Napi Service srl, Caleservice srl, Centro Servizi 2000 srl Lumen onlus, Enfap, Ancol, El.Fi. Immobiliare srl.
Ricordiamo che Genovese, indagato per associazione per delinquere, truffa e frode fiscale sulla formazione professionale in Sicilia, si trova ai domiciliari dal 21 maggio scorso e ora attende il verdetto della Cassazione poichè il Tribunale del Riesame ne ha disposto il ritorno in carcere.
Il divieto di dimora rientra tra le misure cautelari personali non custodiali, in quanto forme di privazione o limitazione della libertà di circolazione, e consiste nella proibizione di dimorare in una determinata località e nella prescrizione di non accedervi, senza preventiva autorizzazione del giudice (art. 283, comma 1, c.p.p.). Al di fuori di tale ambito territoriale il soggetto gode di piena libertà di circolazione, in quanto tale misura intende solo allontanare l'interessato per evitare inquinamento delle prove o reiterazione del reato.
Il divieto di dimora implica una vigilanza dell'ufficio di polizia territorialmente competente. La misura cautelare in questione, pur provocando notevole restringimento alla libertà di circolazione, che rimane territorialmente delimitata, non equivale a privazione della stessa, sicché non è computabile in detrazione della pena definitiva poi da espiare.
A.D.P.