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UNIONI CIVILI: COSA CAMBIA PER LE COPPIE ETERO E OMO

La legge sulle unioni civili supera con 173 voti a favore il primo banco di prova al Senato e si appresta ad affrontare l'iter parlamentare a Montecitorio. Per il Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta si tratta di "una prima grande conquista".



"Il voto al Senato che dice sì alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, è destinato a passare alla storia nel nostro Paese, come la legge sul divorzio. - dice il Governatore della Sicilia, Rosario Crocetta - Arriviamo in ritardo rispetto ad altri paesi europei, ma finalmente si riesce ad avere una legge che stabilisce alcuni importanti diritti. Si potrebbe avere il riconoscimento di altri diritti? La legge poteva essere migliorata? Alle condizioni date, senza una maggioranza parlamentare, Renzi ha fatto il massimo che si potesse fare e credo meriti un ringraziamento. Ovviamente il dibattito non si ferma e va avanti. Intanto apprezziamo questo grande risultato ottenuto".

La Senatrice Pd Monica Cirinnà intervenendo ad Agorà su Rai Tre ha annunciato che  "un ddl sulle adozioni per le coppie omosessuali è quasi pronto. Verrà incardinato alla Camera, dove i numeri sono sicuri, in modo che arriverà al Senato blindato. Questo è un paese arretrato, con discriminazioni profonde la nostra è una vittoria a metà, manca ancora la parte sulle famiglie. Ieri ha vinto l'Italia migliore".

La legge si divide in due 'capi': uno per le unioni omosessuali e l'altro per le coppie eterosessuali. Stralciata la stepchild adoption, che il Pd ha garantito farà parte di una normativa ad hoc sulle adozioni, la legge introduce una serie di diritti e doveri in capo alle unioni civili omosessuali, tra cui la reversibilità della pensione e i diritti successori, ma non prevede l'obbligo della fedeltà, mentre resta quello alla convivenza. 

Ma vediamo, nello specifico che cosa cambierà: 

COPPIE OMO

COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE: l'unione civile tra due persone dello stesso sesso si costituisce di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L'atto viene registrato nell'archivio dello stato civile. 

OBBLIGHI RECIPROCI: dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.  Non c'è obbligo di fedeltà, ma entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

COGNOME: per la durata dell'unione civile le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Si può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome. 

VITA FAMILIARE: Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. 

REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.

ADOZIONI: la legge non prevede la possibilità per uno dei due partner di adottare il figlio dell'altro partner, essendo stata stralciata la stepchild adoption dal testo. Tuttavia, all'articolo 3 si prevede che "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti", il che consente alla magistratura ordinaria di decidere caso per caso. 

PENSIONE, EREDITA' E TFR: la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell'unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la "legittima", cioe' il 50%, e il restante va agli eventuali figli. 

SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE: si applicano in quanto "compatibili" le norme della legge sul divorzi del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione. Tanto da far parlare di "separazione lampo" davanti all'ufficiale di stato civile. 

COPPIE ETERO

CONVIVENZE DI FATTO: la legge disciplina anche le unioni tra due persone eterosessuali, ma non sposate. Si hanno quando due persone maggiorenni sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. 

ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell'assistenza del partner in carcere e in ospedale. 

ABITAZIONE:  in caso di morte di uno dei partner, l'altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.

ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, "il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento". Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

REGIME PATRIMONIALE: i conviventi possono, non hanno l'obbligo, sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, anche in comunione dei beni. 

NIENTE EREDITA': per le coppie di fatto non è prevista né l'eredità né la reversibilità della pensione, diritti che si hanno invece con il matrimonio.


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