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MESSINA - PAGAMENTO IMU A GIUGNO. PROROGATO A SETTEMBRE QUELLO DELLA TASI


In merito alla proroga relativa alla Tasi (Tributo sui Servizi Indivisibili) 2014, il Comune di Messina non ha deliberato le aliquote Tasi entro lo scorso 23 maggio. In data 19 maggio il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato un comunicato n. 128 in cui afferma che, per i comuni che non avrebbero deliberato le aliquote Tasi entro il 23 maggio, la scadenza per il pagamento della prima rata sarebbe stata prorogata da giugno a settembre. Il sito istituzionale del Comune di Messina verrà aggiornato in base alle future disposizioni normative, attivando il servizio per il calcolo dell'imposta dovuta e per la compilazione e stampa del relativo modello F24. 

In merito all'Imu 2014, invece, il versamento della prima rata di acconto, di ammontare pari al 50 per cento dell'imposta annua, dovrà essere effettuato entro il prossimo 16 giugno. Sono soggetti all’Imu, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso nell’anno, i possessori di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato ed a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Sono altresì soggetti all'imposta i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, i titolari di concessioni su aree demaniali e di contratti di leasing. 

Ai fini del pagamento dell'acconto Imu 2014 sono previste le seguenti esenzioni: abitazione principale ed eventuali pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, fino ad un massimo di tre, una per ogni diversa categoria catastale. Sono escluse dall'esenzione le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; i fabbricati rurali ad uso strumentale con riconoscimento della ruralità attestata dall'Agenzia delle Entrate - Servizi Catastali con apposita annotazione riscontrabile dalla visura catastale. L'imposta annua si calcola applicando le aliquote sottoindicate al valore degli immobili, così determinato: per i fabbricati il valore è dato dalla rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio, da rivalutare del 5% e da moltiplicare per i seguenti coefficienti: 160 per i fabbricati di categorie A (con esclusione della categoria A/10) , C/2 , C/6 e C/7; 80 per i fabbricati di categoria A/10 e D/5; 65 per i fabbricati di categoria D (con esclusione della categoria D/5); 55 per i fabbricati di categoria C/1; 140 per i fabbricati di categoria B, C/3, C/4 e C/5. Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D non ancora accatastati ed interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato rivalutando quello risultante dalle scritture contabili, in base ai coefficienti stabiliti dal D.Lgs.504/92 art.5 c.3; per i terreni agricoli il valore è dato dal reddito dominicale, da rivalutare del 25% e da moltiplicare per ?? per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti; 135 altri terreni agricoli; per le aree fabbricabili il valore di riferimento è costituito da quello venale in comune commercio alla data dell'1 gennaio 2014. Per quantificare il valore delle aree fabbricabili è inoltre possibile fare riferimento ai valori minimi indicativi fissati dalla stessa Amministrazione comunale; per gli immobili storici e fabbricati inagibili la base imponibile è ridotta del 50 per cento. Per l'Imu 2014 a breve sarà attivato sul sito istituzionale il calcolatore on line che consente il calcolo e la stampa del modello F 24.


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