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I MOTIVI PER CUI LA LEGGE BOSSI-FINI E' INCOSTITUZIONALE


E' scontro sulla legge Bossi-Fini tra il Premier Enrico Letta e il Vicepremier Angelino Alfano, il primo la vorrebbe abolire mentre il secondo è di parere contrario. Eppure ci appare una grande contraddizione il fatto che questa legge, per la quale si dovrebbe recitare il De Profundis solo per i nomi che porta essendo ormai entrambi fuori dalla scena politica, sia stata dichiarata dalla Consulta, nel 2004, incostituzionale laddove prevede che il clandestino possa essere espulso dal nostro Paese senza stabilire che il giudizio di convalida del provvedimento del questore debba svolgersi in contraddittorio prima dell'accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Sempre secondo la Consulta la legge è incostituzionale anche nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza di reato per lo straniero che, senza giustificato motivo, non abbia rispettato l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni. E viola due articoli della Carta: l'articolo 3 che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e l'articolo 13 che legittima l'adozione da parte dell'autorità amministrativa di provvedimenti che incidono sulla libertà personale solo in casi eccezionali di necessità e urgenza. 

La Corte Costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge Bossi-Fini sull'immigrazione, dove non prevede garanzie della difesa per l'espulso, con due sentenze, la 222 e la 223 depositate il 15 luglio 2004. Nella prima delle due sentenze la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Un aspetto fondamentale della legge che - anche se la legge stata dichiarata illegittima solo da questo punto di vista - viene a colpire un punto essenziale in uno sforzo a contenere l'immigrazione, la possibilità di eseguire immediatamente, cioè senza la convalida dell'autorità giudiziaria il provvedimento di accompagnamento alla frontiera deciso dal questore. In questo la legge incide in maniera incostituzionale nelle garanzie della difesa. Piccola curiosità, il Presidente della Corte Costituzionale che ha emanato le sentenze è Gustavo Zagrebelsky che ha partecipato ieri al corteo che si è tenuto a Roma in difesa della Costituzione.

Il governo Berlusconi provvede alla modifica della normativa incriminata con il decreto legge 241/04 convertito definitivamente in legge (271/2004) dalla Camera dei deputati il 12 novembre 2004, ma invece di cancellare l’arresto, come molti si auspicavano, ha trasformato il trattenimento nel territorio dello Stato da una contravvenzione in un delitto punibile con la reclusione da 1 a 4 anni rendendo quindi “legittimo” l’arresto.

Dopo numerose pronunce di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale, con la sentenza del 28 aprile 2011 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, viene bocciata la legge Bossi-Fini. Perchè la reclusione per la permanenza senza giustificato motivo nel territorio italiano è contraria alla normativa dell’Unione. I giudici nazionali, se chiamati a giudicare dovranno, dunque, disapplicare la disposizione interna, prevista dal “pacchetto sicurezza” del 2009, che prevede il carcere fino a quattro anni in caso di mancato allontanamento del clandestino, ed applicare al suo posto la più morbida direttiva europea sui rimpatri. Quindi, per giudici di Lussemburgo, “gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo, una pena detentiva, come quella prevista dalla normativa nazionale in discussione nel procedimento principale, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio nazionale e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare in detto territorio”. Mentre la previsione di una pena detentiva “rischia di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare nel rispetto dei loro diritti fondamentali”. 

In pratica, l'Italia pare non stia seguendo la direttiva europea che impone agli Stati membri di adottare norme comuni per regolare le espulsioni degli stranieri irregolarmente soggiornanti, e non abbia applicato la doverosa modifica alla legge Bossi-Fini. 

Secondo l'avv. Ferdinando Imposimato, Presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione, "l'illeggittimità incostituzionale della legge Bossi-Fini esiste da tempo".

Bene, e allora cosa aspettano ad abolirla o perlomeno ad adeguarla alla normativa Ue?



Antonella Di Pietro

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